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Sez. L, Sentenza n. 16772 del 07/11/2003 (Rv. 567974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Base di computo - Retribuzione globale di fatto - Applicazione del d.P.R. n. 1070 del 1960 - Limiti - Disciplina collettiva prevedente una quattordicesima mensilità - Valutazione da parte del giudice di merito - Necessità - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie relativa al computo del compenso per lavoro notturno nella tredicesima mensilità.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070, e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto" è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto, il giudice del merito non può limitarsi a considerare la previsione del citato accordo interconfederale, ma è tenuto a verificare se la successiva contrattazione collettiva di categoria applicabile preveda un trattamento dell'istituto che, considerato complessivamente, sia più vantaggioso, tenendo presente che il criterio della onnicomprensività della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, sicché un particolare emolumento è computabile a detti fini solo in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al computo del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata nella tredicesima mensilità, adottando un principio di generale onnicomprensività della retribuzione non riscontrabile nell'ordinamento giuslavoristico, ed omettendo di considerare che i contratti collettivi applicabili nel corso del rapporto prevedevano la corresponsione anche di una quattordicesima mensilità, appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)