Sez. L, Sentenza n. 624 del 26/01/1980 (Rv. 404021 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE PER OGGETTO LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI GAS LIQUIDO - NATURA INDUSTRIALE - PREVALENZA DELLA VENDITA ED ESEGUITA DELLA MANO D'OPERA IMPIEGATA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE PER OGGETTO LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI GAS LIQUIDO - NATURA INDUSTRIALE - PREVALENZA DELLA VENDITA ED ESEGUITA DELLA MANO D'OPERA IMPIEGATA - IRRILEVANZA.*
Ai fini contributivi va inquadrata tra le imprese industriali quella che ha per oggetto l'attivita di produzione e di vendita di gas liquido per uso domestico ed industriale; ne ad un tale inquadramento osta la prevalenza dello scopo ultimo di vendita del prodotto il quale inerisce a qualsiasi attivita di produzione, ma non modifica la natura intrinseca dell'attivita primaria ed originaria, ne consente la parificazione dell'organizzazione di vendita dell'imprenditore industriale a quella, tipicamente commerciale, del rivenditore autorizzato del relativo prodotto; ne vi osta l'esiguita della mano d'opera impiegata nel settore per l'automaticita delle strutture meccaniche. (V 1595/79, mass n 397939; (V 819/63, mass n 361130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 30/10/1955 num. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)