Sez. L, Sentenza n. 2842 del 22/04/1986 (Rv. 445879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - PREVIDENZA DEI DIRIGENTI D'AZIENDA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 967 DEL 1953 PER I DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE - NOZIONE D'AZIENDA INDUSTRIALE EX ART. 2195 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - AZIENDA CON CARATTERE PROMISCUO - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ PRIMARIA - NECESSITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - PREVIDENZA DEI DIRIGENTI D'AZIENDA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 967 DEL 1953 PER I DIRIGENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE - NOZIONE D'AZIENDA INDUSTRIALE EX ART. 2195 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - AZIENDA CON CARATTERE PROMISCUO - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ PRIMARIA - NECESSITÀ - LIMITI.*
In tema di previdenza dei dirigenti d'azienda, la nozione di azienda industriale, ai cui dirigenti si riferisce la speciale disciplina posta con la legge n. 967 del 1953, va ricavata dall'art. 2195 cod. civ. (come precisato dalla successiva legge n. 44 del 1973, modificativa della citata legge n. 967) e quindi per tale deve intendersi quella che esercita un'attività diretta alla produzione di beni e servizi, mentre l'azienda commerciale è quella che esercita attività intermediaria nella circolazione dei beni. Ove poi l'attività dell'imprenditore abbia carattere promiscuo, occorre tener conto - in relazione alle finalità economiche perseguite dall'impresa - dell'attività primaria, rispetto alla quale le altre risultino secondarie ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l'imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte, tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, per ciascuna delle quali varrà la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale. (V 5810/80, mass n 409636; (V 624/80, mass n 404021).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)