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Sez. L, Sentenza n. 16702 del 26/11/2002 (Rv. 558746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Soggetti - Persone assicurate e parenti dell'infortunato - Coniuge e figli del lavoratore deceduto - Controversia instaurata contro l'INAIL per la corresponsione della rendita spettante ai superstiti del lavoratore deceduto - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Cause scindibili - Disciplina ex art. 332 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE

La controversia instaurata nei confronti dell'INAIL dai superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro (nella specie, il coniuge ed i figli), per la corresponsione della rendita di cui all'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non dà luogo a litisconsorzio necessario, qualora essi agiscano sulla base di un diritto autonomo, a ciascuno spettante in virtù di detta norma. Pertanto, vertendosi in ipotesi di cause scindibili (art. 332, cod. proc. civ.), nel caso in cui soltanto uno dei superstiti, soccombenti in appello, abbia proposto ricorso per cassazione, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, rispetto ai quali, in assenza di impugnazione nei termini, la sentenza è passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)