Sez. 5, Sentenza n. 11485 del 30/05/2005 (Rv. 586918 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Integrazione dati contenuti in un atto della Polizia valutaria posto dall'Ufficio finanziario alla base di un accertamento - Acquisizione delle informazioni relative - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rientra nell'ampia gamma di poteri istruttori conferiti alle commissioni tributarie dall'art. 7 l'acquisizione di informazioni, ritenute rilevanti, aventi ad oggetto le coordinate di conti correnti bancari - e l'identificazione degli istituti di credito ove erano intrattenuti - utilizzati dal contribuente, secondo un'informativa della Polizia valutaria posta dall'Ufficio alla base dell'accertamento dei redditi, per l'illecita costituzione di disponibilità all'estero, dovendosi escludere che un siffatto esercizio delle facoltà attribuite al giudice tributario si risolva nella sostituzione dell'amministrazione finanziaria nell'assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)