Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 04/05/2004 (Rv. 572590 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Discrezionalità - Limiti - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Obbligo dei poteri istruttori - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'esercizio dei poteri di acquisizione d'ufficio, attribuiti, dall'art. 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, alle commissioni tributarie, costituisce una facoltà discrezionale del giudice, ma tali poteri istruttori - anche alla luce della riforma dell'art. 111 della Costituzione - non hanno la funzione di sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti, le quali, fra l'altro, non possono dolersi dell'uso che di essi il giudice abbia fatto, quanto quella di garantire la parte che si trova nell'impossibilità di esibire documenti risolutivi in possesso dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)