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Sez. 1, Sentenza n. 1792 del 19/02/1987 (Rv. 451156 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - DIRITTI DI PRELIEVO - IMPORTAZIONI PRECEDENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978 N. 695 - REGIME APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451156-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI VARI - DIRITTI DI PRELIEVO - IMPORTAZIONI PRECEDENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978 N. 695 - REGIME APPLICABILE.*

Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, modificando, tra l'altro, l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce la inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa la possibilità per l'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976, ma non detta implicitamente, né presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori. Ne consegue che i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti all'indicata data, restano disciplinati dalle Disposizioni dei regolamenti comunitari, come interpretate in modo vincolante e con effetto dalla entrata in vigore delle medesime, dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1976 in causa n. 117/75, con la conseguenza che l'aliquota del prelievo è sempre quella in vigore nel giorno in cui la dichiarazione di importazione viene accettata dagli uffici doganali, senza che in relazione a tali rapporti abbia incidenza il Reg. CEE 24 luglio 1979 n. 1697 sul recupero a posteriori dei dazi di importazione non corrisposti dall'importatore, giacché tale regolamento riguarda solo le operazioni d'importazione o in ordine alle quali le liquidazioni doganali siano state effettuate dall'1 luglio 1979 in poi. (V 3195/86, mass n 446203; (V 6222/85, mass n 443354; (V 4538/84, mass n 430438; (V 2292/83, mass n 427137; (V 2084/83, mass n 426943; (V 3177/82, mass n 421122).*

Riferimenti normativi: DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6, DPR 22/09/1978 num. 695 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1978 num. 695 art. 3 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 24/07/1979 num. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)