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Sez. L, Sentenza n. 5034 del 04/04/2001 (Rv. 545579 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Procedura di mobilità - Concordato preventivo con cessione dei beni - Procedura attiva dal liquidatore - Contributi - Pagamento - Esonero - Procedura attivata dall'imprenditore - Esonero - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545579-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità di cui all'art. 5, quarto comma delle legge n. 223 del 1991 (previsto dall'art. 3, terzo comma legge cit.) spetta solo quando ad attivare la procedura di mobilità dei lavoratori eccedenti sia il liquidatore, qualora sia intervenuta la sentenza di omologazione del concordato, ai sensi degli artt. 180 ss. Legge Fall., considerato che è solo con tale sentenza che, effettuati i controlli del caso, il competente Tribunale provvede alla nomina del liquidatore e determina le altre modalità della liquidazione (art. 182); tale esonero non spetta, invece, quando sia stato l'imprenditore ad attivare la procedura di messa in mobilità, neppure per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale o del liquidatore.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)