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Sez. U, Sentenza n. 3597 del 12/03/2003 (Rv. 561081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocazione in mobilità dei lavoratori - Contributo relativo - Fallimento e procedure concorsuali - Esonero, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Procedura attivata dal commissario giudiziale prima della sentenza di omologazione del concordato preventivo - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di non disposta o cessata continuazione dell'attività di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, spetta anche nei casi in cui la procedura di mobilità sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, così come si evince dall'esplicito riferimento al <<commissario>> contenuto nella citata disposizione (ed a prescindere, quindi, dalla intervenuta estensione allo stesso commissario del potere di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, per effetto del disposto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, che ha modificato in tal senso il primo comma del citato art. 3 della legge n. 223 del 1991).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 8, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)