Sez. L, Sentenza n. 5588 del 13/04/2001 (Rv. 545935 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | - Procedura di mobilità - Concordato preventivo con cessione dei beni - Procedura attivata dal commissario giudiziale - Contributo - Pagamento - Esonero - Ammissione - Limite temporale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di cassa integrazione guadagni concessa in ipotesi di continuazione, dell'attività di impresa, non disposta o cessata, atteso il parallelismo tra il comma primo e il comma terzo dell'art.3 della legge n. 223 del 1991, il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità spetta anche in caso di ammissione al concordato preventivo, ma solo a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 148 del 1993 che ha modificato il comma primo dell'art. 3 legge citata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)