Sez. 3, Ordinanza n. 317 del 09/01/2009 (Rv. 606029 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Giudizio di risarcimento del danno aquiliano - Pendenza di procedimento penale per lo stesso fatto - Sospensione del giudizio civile - Ammissibilità - Esclusione - Costituzione di P.C. di uno degli attori - Rilevanza ai fini della sospensione - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
Attesa l'autonomia del giudizio civile di risarcimento del danno rispetto a quello penale, ove l'illecito abbia integrato gli estremi di un reato, non è consentito al giudice civile sospendere il processo dinanzi a lui pendente, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'attesa della definizione del giudizio penale, nemmeno nel caso in cui dopo l'introduzione del giudizio civile gli attori si siano costituiti parti civili nel processo penale, perché in tale ipotesi il giudice civile deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 75, comma primo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)