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Sez. L, Sentenza n. 2529 del 30/01/2009 (Rv. 606901 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da illegittimo esercizio di attività amministrativa - Danno ingiusto - Lesione di un interesse giuridicamente rilevante - Differenza tra interessi pretensivi e interessi oppositivi - Configurabilità - Rilevanza - Fattispecie tema di procedura concorsuale nel lavoro pubblico in epoca antecedente alla privatizzazione.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606901-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio e pervenendo alla cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza, la S.C. ha rilevato, nel regime del lavoro pubblico precedente la privatizzazione, la tutelabilità in sede risarcitoria della situazione giuridica dedotta dal partecipante ad un concorso per l'assunzione di vigile urbano da parte di un comune, la cui posizione era stata illegittimamente pretermessa, in favore di altri candidati aventi posizione inferiore in graduatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)