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Sez. 3, Sentenza n. 8097 del 06/04/2006 (Rv. 588732 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da illegittimo esercizio della funzione pubblica - Danno ingiusto - Lesione di un interesse giuridicamente rilevante - Differenza tra interessi pretensivi e interessi oppositivi - Configurabilità - Rilevanza ai fini della tecnica di accertamento dell'esistenza del danno - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588732-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell'ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti. La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie. la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e pervenendo alla correzione della motivazione dell'impugnata sentenza, ha rilevato la tutelabilità in sede risarcitoria della situazione giuridica, dedotta da privati, configurante un interesse legittimo - da qualificare in uno dei precisati termini - e non un diritto soggettivo, riconducibile alla mancata esecuzione della demolizione di un fabbricato in un fondo limitrofo, da parte della P.A. che l'aveva ordinata, per difformità dal progetto approvato, cui era seguito il condono dell'immobile in virtù di legislazione successiva, senza che fossero stati salvaguardati i diritti dei terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)