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Sez. 1, Sentenza n. 1443 del 11/05/1968 (Rv. 333093 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE- RESTITUZIONE AL FALLITO DI TALUNE ATTIVITA EX FALLIMENTARI - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333093-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE- RESTITUZIONE AL FALLITO DI TALUNE ATTIVITA EX FALLIMENTARI - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*

Non e vietato al fallito di trattare con l'assuntore del concordato la restituzione di taluna delle attivita ex fallimentari passate allo assuntore stesso, offrendo in contropartita il suo consenso alla presentazione della domanda di concordato, poiche nessun danno da cio deriva ai creditori, in quanto il vantaggio che deriva all'ex fallito non incide sulla percentuale offerta agli stessi, bensi sull'utile che l'assuntore si ripromette dall'operazione. Unico limite alle pattuizioni tra fallito ed assuntore e che esse non concernano beni sottratti od occultati all'apprensione fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)