Sez. 1, Sentenza n. 6475 del 23/04/2003 (Rv. 562427 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Pretese creditorie nei confronti di debitore fallito o assoggettato a liquidazione coatta amministrativa - Domanda introduttiva - Questioni in ordine all'autorità giurisdizionale - Natura di questioni in ordine alla competenza - Esclusione - Natura di questioni in ordine al rito - Configurabilità - Conseguenze - Domanda proposta nelle forme ordinarie - Incompetenza del giudice adito - Configurabilità - Esclusione - Improponibilità della domanda - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio della questione in ogni stato e grado del giudizio.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 primo comma cod. proc. civ. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)