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Sez. 1, Sentenza n. 19718 del 23/12/2003 (Rv. 569185 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni nei confronti dell'imprenditore fallito - Proposizione della domanda secondo il rito ordinario - Questione di competenza - Esclusione - Questione in ordine al rito - Configurabilità - Conseguenze - Domanda proposta nelle forme ordinarie - Incompetenza del giudice adito - Configurabilità - Esclusione - Improponibilità della domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569185-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime de concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.(Fattispecie avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni proposta con il rito ordinario nei confronti di un imprenditore dichiarato fallito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)