Sez. 3, Sentenza n. 24736 del 28/11/2007 (Rv. 600462 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza relativa - Modificabilità e revocabilità da parte dello stesso giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo - concedendola, negandola o revocandola - è modificabile e revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto come legittimamente esercitato dal giudice dell'esecuzione il potere di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo originario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)