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Sez. L, Sentenza n. 17531 del 02/09/2016 (Rv. 641180 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Principio del minimo retributivo imponibile - Società cooperative - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641180-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 21, Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)