Sez. U, Sentenza n. 3008 del 08/02/2008 (Rv. 601586 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pagamento di spese di giustizia - Cartella Esattoriale - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario. (Nella specie si trattava di una cartella esattoriale in cui la richiesta dell'Amministrazione, enunciata con le contraddittorie indicazioni "tasse e imposte dirette", discendeva dall'esecuzione di una sentenza penale e riguardava il recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 5460 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)