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Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 09/05/1988 (Rv. 458771 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - RICORSO DEL GIUDICE DEL MERITO AD ELEMENTI PRESUNTIVI IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DEL DANARO COERENTE CON LA SITUAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE DEL CREDITORE O DELLA PREVEDIBILE COLLOCAZIONE DI ESSO IN DEPOSITO BANCARIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458771-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - RICORSO DEL GIUDICE DEL MERITO AD ELEMENTI PRESUNTIVI IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DEL DANARO COERENTE CON LA SITUAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE DEL CREDITORE O DELLA PREVEDIBILE COLLOCAZIONE DI ESSO IN DEPOSITO BANCARIO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria non giustifica il risarcimento automatico ed il potere del giudice del merito di fare ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi, in ordine alla possibilità di impiego del danaro coerente con la situazione personale e professionale del creditore, postula che il creditore medesimo non si limiti soltanto a dedurre il maggior danno, ma fornisca concreti elementi che permettano di individuare e valutare le dette situazioni. (Conf 1492/87, mass n 450937; (Conf 2312/87, mass n 451515; (Conf 2690/87, mass n 451796; (Conf 742/86, mass n 444290; (Conf 6231/86, mass n 448491; (Conf 240/84, mass n 432499; (Conf 4088/82, mass n 455063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)