Sez. L, Sentenza n. 6536 del 08/06/1991 (Rv. 472591 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Domande rivolte alla concessione dell'equo indennizzo per infortuni successivi al 30 giugno 1956 - Sanatoria ex art. 11 della legge n. 564 del 1981 - Estensione alla tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio dopo il termine di sei mesi - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
La sanatoria prevista dall'art. 11, secondo comma, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 (norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) concerne unicamente le domande - prodotte da tale personale prima dell'entrata in vigore della stessa legge e nei sei mesi successivi - rivolte alla concessione dell'equo indennizzo (in relazione ad infermità o lesioni manifestatesi posteriormente al 30 giugno 1956), e non è quindi applicabile all'ipotesi della tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, in violazione del termine perentorio di sei mesi (dalla data dello evento dannoso o dalla conoscenza dell'infermità) previsto dall'art. 38 del d.m. 19 dicembre 1958 n. 2716, emesso in applicazione dell'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 sullo stato giuridico del personale predetto, tenuto conto, in particolare, dell'autonomia e delle distinte finalità del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e di quello diretto ad ottenere l'equo indennizzo, ancorché il primo sia preliminare ed indispensabile al secondo, e non costituendo argomenti decisivi, per l'estensione della sanatoria alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio, le circostanze che prima dell'emanazione della legge n. 564 del 1981 non fosse possibile procedere a liquidazione dell'equo indennizzo, in favore del personale delle ferrovie, per la mancata designazione dell'organo competente ad esaminare le relative domande e che solo con il d.m. 2 luglio 1983 n. 1622 (art. 4) sia stato previsto il termine per la presentazione delle domande stesse.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)