Sez. 3, Sentenza n. 4819 del 19/09/1979 (Rv. 401434 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - MOMENTO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - MOMENTO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 2947 cod civ, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno dell'entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia e stata concessa e non da quello in cui sia stato emesso il provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio, salva l'ipotesi in cui l'applicazione consegue ad una degradazione dell'imputazione. (Conf 1685/77, mass n 385398; (Conf 3964/76, mass n 382637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)