Sez. 1, Sentenza n. 12935 del 05/09/2003 (Rv. 566559 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Danno non patrimoniale - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Diversità rispetto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, diversamente dai risultati cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve escludersi che, nel sistema della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale o morale possa essere indennizzato come mera conseguenza automatica della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)