Sez. 3, Sentenza n. 9447 del 18/07/2000 (Rv. 538519 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie - Ricorso al Prefetto contro la contestazione della violazione - Termini per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio - Violazione - Conseguenze - Vizio di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), proposto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione il ricorso al prefetto, il mancato rispetto da parte di quest'ultimo, nell'eventuale emanazione di un'ordinanza - ingiunzione (in reiezione del ricorso), dei termini previsti (sessanta giorni dalla data in cui il ricorso gli sia pervenuto e comunque novanta giorni complessivi dalla data di presentazione del ricorso all'ufficio o comando di appartenenza dell'organo accertatore) determina l'illegittimità e annullabilità del provvedimento, in applicazione dei principi dettati dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (salva restando l'idoneità del provvedimento a diventare inoppugnabile in difetto di impugnativa da parte dell'interessato).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)