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Sez. 1, Sentenza n. 4204 del 27/04/1999 (Rv. 525803 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione pecuniaria prevista dal nuovo codice della strada - Ordinanza irrogativa della sanzione ex art. 204 primo comma di detto codice - Termine per la sua emanazione da parte del prefetto - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525803-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il termine, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada, per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazione (ed al quale, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, sia stato presentato il ricorso indirizzato al prefetto stesso), la trasmissione del ricorso e degli atti relativi, unitamente ad ogni altro elemento utile alla decisione sullo stesso, ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione l'opponente non provi (incombendo all'uopo su di lui il relativo onere) che quella ricezione è avvenuta prima del decorso del termine di trenta giorni dal deposito del ricorso al prefetto, previsto per la detta trasmissione a carico dell'ufficio o del comando medesimi, il suddetto termine ex art. 204 si deve considerare decorrente dalla scadenza di quei trenta giorni, con la conseguenza che l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione prefettizia deve reputarsi tempestiva se avvenuta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso (nella specie la Suprema Corte ha affermato che quest'ultimo principio doveva trovare applicazione - impregiudicata la questione della sua ricevibilità che non era sub iudice - anche se il ricorso era stato direttamente presentato al prefetto, poiché doveva reputarsi che il termine di trenta giorni in tal caso occorresse per l'istruzione della pratica, necessariamente da richiedersi all'ufficio accertatore da parte del prefetto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)