Sez. 1, Sentenza n. 6967 del 08/05/2003 (Rv. 562739 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ricorso al prefetto - Termini per l'emissione della ordinanza ingiunzione - Violazione - Conseguenze - Invalidità del provvedimento - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ed in ipotesi di ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione della violazione, questi è tenuto ad emettere l'ordinanza ingiunzione entro il termine, previsto dall'art. 204 del codice della strada - nel testo come modificato dall'art. 106 del decreto legislativo n. 360 del 1993, applicabile "ratione temporis" - di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, cui vanno aggiunti i trenta giorni, previsti dal precedente art. 203, assegnati all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria. Il termine complessivo per l'Amministrazione è pertanto di novanta giorni, salvo che l'opponente non provi che il prefetto abbia ricevuto gli atti prima della scadenza dei trenta giorni. Ne consegue che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione dopo il decorso dei predetti termini rende il relativo provvedimento viziato per violazione di legge e, quindi, invalido ed annullabile.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)