Sez. 2, Sentenza n. 5617 del 26/10/1979 (Rv. 402213 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE E NON CONTESTATI DALL'ALTRA - AMMISSIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE E NON CONTESTATI DALL'ALTRA - AMMISSIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
I fatti allegati da una parte, ove non siano contestati dalla controparte, possono essere considerati come implicitamente ammessi, in quanto il difetto di contestazione costituisce una manifestazione del contegno processuale della parte, valutabile dal giudice, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, sempre che la parte che ometta la contestazione adduca argomenti difensivi incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi. (Conf 4590/78, mass n 394263; (Conf 1411/75, mass n 374968; (Conf 3890/74, mass n 372431; (Conf 2189/72, mass n 359460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)