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Sez. 2, Sentenza n. 4590 del 13/10/1978 (Rv. 394263 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - MANCATA CONTESTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DEDOTTE DALL'ATTORE - AMMISSIONE IMPLICITA DA PARTE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394263-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - MANCATA CONTESTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DEDOTTE DALL'ATTORE - AMMISSIONE IMPLICITA DA PARTE DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il convenuto non ha l'Onere di contestare, esplicitamente e specificamente, tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse, salva restando la facolta del giudice di valutare la mancata contestazione di determinate circostanze di fatto quale manifestazione del comportamento processuale della parte a norma dell'art 116 cod proc civ e desumerne argomenti di prova a sostegno della decisione. (V 4200/76, mass n 382878; (V 3761/76, mass n 382462; (V 2912/75, mass n 376964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)