Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 14/04/1975 (Rv. 374968 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA PLURALITA DI MINUZIOSE CIRCOSTANZE ESPOSTE DALLA CONTROPARTE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA PLURALITA DI MINUZIOSE CIRCOSTANZE ESPOSTE DALLA CONTROPARTE - VALORE PROBATORIO.*
La legge prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo (art 116 cod proc civ); e nulla vieta che tra gli elementi rilevanti di tale contegno il giudice attribuisca particolare valore al fatto che una parte non abbia specificamente contestato le varie e minuziose circostanze esposte dalla parte avversa, ma si sia limitata riguardo ad esse ad una contestazione del tutto generica e vaga, ed abbia fondato le sue difese su un complesso di argomenti che, non escludendo la verita di quelle circostanze, erano con esse logicamente compatibili. Invero la contestazione generica delle affermazioni avversarie, formulate da una parte in modo tale da non escludere specificamente i fatti rilevanti per la decisione, puo essere prudentemente valutata dal giudice, congiuntamente alle argomentazioni giuridiche svolte dalla stessa parte per resistere alle pretese avverse, come un comportamento processuale indicativo della verita dei fatti stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)