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Sez. 3, Sentenza n. 26526 del 17/12/2009 (Rv. 610532 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Recesso per necessità del locatore - Legittimità - Limiti - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2009-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610532-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE

Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente, ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, in base ad un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici. Il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza poter pretendere giustificazioni di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)