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Sez. 3, Sentenza n. 3626 del 27/05/1988 (Rv. 458911 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458911-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO PER NECESSITÀ DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il fatto volontario che preclude al locatore la possibilità di far valere la propria necessità abitativa come motivo di recesso, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, è costituito soltanto dal comportamento maliziosamente preordinato a creare uno stato di necessità, idoneo ad assurgere a causa immediata e diretta della situazione dedotta a fondamento della pretesa. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi il locatore può agire liberamente, senza che la sua condotta possa essere sindacata, non essendo consentito pretendere giustificazioni di scelte di ordine economico e sociale che limiterebbero la libertà di Azione spettante ad ogni cittadino. (nella specie, ribadito il principio la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la necessità abitativa del locatore che, ristrutturato un appartamento, lo aveva locato a terzi invece di offrirlo in cambio al conduttore poi convenuto in giudizio con l'Azione di recesso, senza accertare se la necessità fosse l'artificiosa conseguenza della locazione a terzi dell'appartamento ristrutturato oppure corrispondesse al sopravvenuto bisogno di una migliore sistemazione). (V 6037/86, mass n 448367; (V 3908/86, mass n 446735; (V 5616/83, mass n 430560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)