Sez. 3, Sentenza n. 1141 del 05/02/1987 (Rv. 450704 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ IDONEA A CONSENTIRE IL RECESSO - ESTREMI - DISAVANZO TRA QUANTO DOVUTO DAL LOCATORE PER LO IMMOBILE A SUA VOLTA CONDOTTO IN LOCAZIONE E QUANTO DALLO STESSO RICEVUTO DAL PROPRIO INQUILINO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ IDONEA A CONSENTIRE IL RECESSO - ESTREMI - DISAVANZO TRA QUANTO DOVUTO DAL LOCATORE PER LO IMMOBILE A SUA VOLTA CONDOTTO IN LOCAZIONE E QUANTO DALLO STESSO RICEVUTO DAL PROPRIO INQUILINO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La necessità idonea - ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 - a consentire il recesso del locatore, non più caratterizzata dai requisiti della urgenza e dell'improrogabilità (come richiesto dalla previgente normativa vincolistica), sussiste ogni qualvolta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale del locatore che appaiano, sulla base di una equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici. Siffatta necessità, pertanto, può essere integrata dal disavanzo tra quanto dovuto dal locatore per l'immobile a sua volta condotto in locazione e quanto dallo stesso percepito per quello di cui chiede il rilascio se tale, in relazione alle sue concrete condizioni economiche, da incidere oggettivamente sul bilancio familiare. (Conf 777/86, mass n 444321; (Conf 4689/84, mass n 436592).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)