Sez. 1, Sentenza n. 3549 del 02/06/1981 (Rv. 414158 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREGRESSA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREGRESSA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
In caso di scioglimento del matrimonio, in base a pregressa separazione dei coniugi, il criterio del riferimento alle ragioni della decisione va inteso con riferimento al comportamento dei coniugi successivo alla separazione, poiche il comportamento anteriore resta superato ed assorbito dalla valutazione fatta al riguardo dal giudice della separazione, ovvero da quella delle stesse parti nel caso di separazione consensuale omologata. (Conf 3712/80, mass n 407566; (Conf 4174/78, mass n 393795; (Conf 1665/77, mass n 383378).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)