Sez. 3, Sentenza n. 10809 del 29/10/1998 (Rv. 520221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze rese nelle cause di valore inferiore a due milioni - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
La decisione di merito del giudice di pace deve esser adottata, senza possibilità di scelta né per le parti, né per il giudice, secondo diritto ovvero secondo equità in dipendenza del valore della causa. Le sentenze del giudice di pace pronunziate in cause di valore inferiore a lire due milioni sono sempre ricorribili per cassazione, ancorché con le medesime sia decisa soltanto una questione di competenza; infatti, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ciò che rileva è soltanto il valore suddetto, a prescindere dal concreto contenuto della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)