Sez. 1, Sentenza n. 3825 del 06/06/1983 (Rv. 428744 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITÀ - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI - SPETTANZA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITÀ - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI - SPETTANZA - LIMITI.*
Il deposito presso la cassa depositi e prestiti delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione ha, dalla data in cui è compiuto, effetto liberatorio per l'espropriante, con la conseguenza che se, in Sede di opposizione avverso la stima dell'indennità, il giudice riconosca all'espropriato una somma maggiore di quella determinata nel decreto di espropriazione, la pronuncia deve essere limitata alla differenza tra l'indennità complessiva e quella già depositata, e soltanto su tale differenza possono essere attribuiti gli interessi moratori, poiché, per la parte residua decorrono gli interessi corrispettivi, secondo l'ordinamento della cassa depositi e prestiti, sin dalla data del relativo versamento. (V 410/81, mass n 410876; (V 4065/77, mass n 387748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)