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Sez. L, Sentenza n. 9132 del 06/06/2003 (Rv. 564029 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA | Sentenza ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970 - Rilevanza - Condizioni - Provvisoria esecutorietà della sentenza ex artt. 431 e 477 cod. proc. civ. - Effetto preclusivo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564029-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se invece - come sovente accade, non essendo sempre possibile individuare sulla base degli atti le componenti della retribuzione globale di fatto - la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, con la conseguenza che per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti e nel cui ambito il creditore può dimostrare l'esigibilità del credito attraverso ulteriori prove attestanti, ex art. 634 cod. proc. civ., la messa a disposizione della sua attività lavorativa a favore del datore di lavoro; né rileva, in senso preclusivo del procedimento d'ingiunzione, la provvisoria esecuzione delle sentenze prevista dagli artt. 431 e 447 cod. proc. civ., la quale presuppone che il credito riconosciuto sia liquido e comunque determinabile alla stregua degli elementi contenuti nella stessa sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)