Sez. 6, Sentenza n. 16187 del 24/01/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239641 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Esclusione dell'operatività della recidiva reiterata - Motivazione - Requisiti - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva reiterata e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza dell'applicazione e comparazione delle circostanze così come prospettate dalle parti, dovendosi ritenere sufficiente che nella sentenza si dia atto dell'avvenuta verifica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)