Sez. 6, Sentenza n. 37549 del 03/07/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 237272 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Legge n. 251 del 2005 - Giudizio di bilanciamento - Operatività - Condizioni.
RECIDIVA - REITERATA
Il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire di per sè sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)