Sez. 2, Sentenza n. 32876 del 04/07/2007 Cc. (dep. 13/08/2007) Rv. 237144 - 01
RECIDIVA - REITERATA | L. n. 251 del 2005 - Obbligatorietà dell'aumento di pena - Esclusione - Mancanza di aumento di pena - Divieto di prevalenza delle attenuanti - Esclusione.
RECIDIVA - REITERATA
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata trova applicazione, data la natura facoltativa della recidiva tranne che in relazione ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., soltanto nel caso in cui il giudice disponga il relativo aumento di pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)