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Sez. 1, Sentenza n. 5 del 07/01/1987 (Rv. 449818 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'APPELLANTE ALLA CONTROPARTE - INESISTENZA DELLO APPELLO - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449818-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'APPELLANTE ALLA CONTROPARTE - INESISTENZA DELLO APPELLO - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*

L'atto di appello contro la pronuncia della commissione tributaria di primo grado, che l'appellante notifichi direttamente alla controparte, depositandolo poi presso la segreteria della commissione di secondo grado, è nullo e come tale non è idoneo alla instaurazione del rapporto processuale, indipendentemente dalla eventuale Costituzione dell'appellato, trattandosi di atto estraneo alla fattispecie procedimentale fissata dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che prevede la proposizione del gravame mediante consegna alla segreteria della commissione di primo grado, cui spetta di provvedere alla notificazione e alla successiva trasmissione al giudice ad quem. (V 4184/85, mass n 441688; (V 4539/84, mass n 436440; (V 4166/84, mass n 436122; (V 3539/84, mass n 435544).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)