Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 16/07/1985 (Rv. 441688 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO D'APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE "AD QUEM" - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI DETTA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO D'APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE "AD QUEM" - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI DETTA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
In tema di contenzioso tributario, nel vigore della riforma introdotta con d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è nullo l'atto di appello che sia stato notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato direttamente, ad iniziativa dello appellante, presso la segreteria della commissione di secondo grado, né tale nullità può ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo, (art. 156 comma terzo, cod. proc. civ.) dalla Costituzione della controparte, trattandosi non già di Atti processuali viziati, ma del compimento di Atti strutturalmente e funzionalmente estranei alla fattispecie procedimentale legale, che prevede la presentazione dell'atto di appello alla segreteria della commissione di primo grado. (Conf 4539/84, mass n 436440; (Conf 5692/83, mass n 430598; (Conf 3442/82, mass n 421419).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)