Sez. 1, Sentenza n. 4166 del 16/07/1984 (Rv. 436122 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'APPELLANTE ALLA CONTROPARTE - INESISTENZA DELL'APPELLO - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'APPELLANTE ALLA CONTROPARTE - INESISTENZA DELL'APPELLO - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
L'atto d'appello della pronuncia della commissione tributaria di primo grado, che l'appellante notifichi direttamente alla controparte, depositandolo poi presso la segreteria della commissione di secondo grado, è giuridicamente inesistente, e come tale non è idoneo all'instaurazione del rapporto processuale, indipendentemente dall'eventuale Costituzione dell'appellato, trattandosi di atto estraneo alla fattispecie procedimentale fissata dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo modificato dall'art. 14 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, che prevede la proposizione del gravame mediante consegna alla segreteria della commissione di primo grado, cui spetta di provvederne alla notificazione e successiva trasmissione al giudice "ad quem". (V 3442/82, mass n 421419; (V 1312/81, mass n 411913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)