Sez. 1, Sentenza n. 3539 del 13/06/1984 (Rv. 435544 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO D'APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICA EFFETTUATA A RICHIESTA DELLO APPELLANTE - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO D'APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICA EFFETTUATA A RICHIESTA DELLO APPELLANTE - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è nullo l'atto d'appello notificato alla controparte a richiesta dell'appellante, anziché della segreteria della commissione di primo grado come prescritto dall'art. 22 del citato decreto. Nè tale nullità può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.) con la Costituzione dell'appellato, trattandosi non di atto processualmente viziato, ma inesistente in quanto del tutto estraneo, strutturalmente e funzionalmente, alla serie procedimentale legale, dominata da un impulso ufficioso che non ammette equipollenti con atipiche iniziative di parte. (V 5692/83, mass n 430598; (V 3442/82, mass n 421419; (V 931/81, mass n 411453; (V 1/79, mass n 396004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)