Sez. 1, Sentenza n. 2780 del 14/07/1975 (Rv. 376792 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONSILIUM FRAUDIS - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - SUFFICIENZA - EVENTUS DAMNI - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONVENUTO IN REVOCATORIA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONSILIUM FRAUDIS - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - SUFFICIENZA - EVENTUS DAMNI - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONVENUTO IN REVOCATORIA.*
L'art 67 della legge fallimentare non ha assunto dalla revocatoria ordinaria la stessa nozione dell'eventus damni in tutta la sua estensione, perche ricollega il pregiudizio della massa al fatto stesso dell'insolvenza. Il legislatore ha, cioe, autoritativamente ritenuto che lo stato d'insolvenza implichi danno per la massa, e che la conoscenza di tale stato vanifichi il requisito consistente, nella revocatoria ordinaria, nel consilium fraudis. In proposito, se e vero che, in alcune ipotesi particolari, non puo ritenersi in frode l'atto che in definitiva non abbia determinato nel patrimonio del debitore una situazione sfavorevole per i creditori, e altrettanto vero, peraltro, che la Mancanza del pregiudizio - attesa la presunzione posta al riguardo dalla legge - e una circostanza che va provata dal convenuto in revocatoria.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)