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Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 03/03/2006 (Rv. 587069 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Decreto di esproprio - Condizione dell'azione - Prova scritta - Necessità - Omessa produzione in giudizio - Improcedibilità.
Stato
decisa il 2006-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587069-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In materia di determinazione dell'indennità di espropriazione, la avvenuta emissione del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione e non presupposto processuale della domanda di opposizione alla stima, onde è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina la improcedibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)