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Sez. U, Sentenza n. 4241 del 02/03/2004 (Rv. 570736 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli ex legge n. 219 del 1981 - Decreto di esproprio - Condizione dell'azione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570736-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità. Questa regola, se non è diversamente disposto, trova applicazione anche nei procedimenti non disciplinati dalle leggi n. 2359 del 1865 e n. 865 del 1971 e, quindi, il decreto di espropriazione si configura quale condizione dell'azione anche nel giudizio, devoluto alla cognizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, che abbia ad oggetto la determinazione delle indennità spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni di immobili nel Comune di Napoli, preordinate all'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui alla legge n. 219 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)