Sez. 1, Sentenza n. 5413 del 12/06/1996 (Rv. 498053 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Diritti per servizi amministrativi, I.G.E. e imposta di conguaglio - Riscossi in applicazione di disposizioni contrastanti con il diritto comunitario - Diritto al rimborso - Limiti - Mancata traslazione su altri soggetti - Prova - Onere dell'amministrazione finanziaria - Mezzi di prova - Consulenza tecnica - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
Nel giudizio instaurato per il rimborso di diritti per servizi amministrativi, di I.G.E. e di imposta di conguaglio, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni nazionali in contrasto con il diritto comunitario, al fine della prova della mancata traslazione dei diritti e delle imposte predette, che, ai sensi dell'art. 29 legge n. 428 del 1990, deve essere data dall'amministrazione finanziaria (quale fatto impeditivo del diritto all'indicato rimborso), la consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile solo allorché l'indagine con essa richiesta concerna precisi ed individuati elementi già acquisiti al processo, non quando, attraverso la medesima, si intenda ricercare gli elementi da valutare ai fini della prova
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 212, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)