Sez. L, Sentenza n. 7860 del 23/12/1986 (Rv. 449805 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - MANCANZA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL GIORNO FESTIVO NORMALMENTE DESTINATO AL RIPOSO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - SPETTANZA - LIMITI - LAVORAZIONI PROGRAMMATE SECONDO TURNI CON SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO E CON FISSAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO COMPLESSIVO DIFFERENZIATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - MANCANZA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL GIORNO FESTIVO NORMALMENTE DESTINATO AL RIPOSO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - SPETTANZA - LIMITI - LAVORAZIONI PROGRAMMATE SECONDO TURNI CON SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO E CON FISSAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO COMPLESSIVO DIFFERENZIATO.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche una ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo. Tale ulteriore maggiorazione può peraltro essere esclusa quando, trattandosi di lavorazioni che debbano essere programmate secondo turni che implichino necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. (V 3579/86, mass n 446503; (V 302/85, mass n 438531; (V 6365/84, mass n 437953; (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)