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Sez. 6, Sentenza n. 37042 del 09/07/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226798 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Condotta finalizzata allo scopo di ledere l'incolumità fisica del pubblico ufficiale - Nesso di consequenzialità con l'atto di ufficio - Mancanza - Caratteristiche dell'oltraggio a pubblico ufficiale - Abolitio criminis.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226798-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen., abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)