Sez. 6, Ordinanza n. 12188 del 03/02/2005 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231319 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Condotta finalizzata allo scopo di ledere l'incolumità fisica del pubblico ufficiale - Mancanza di finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio - Utilizzo di espressioni volgari e minacciose - Sussistenza dei reati di ingiuria e minaccia aggravati.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ma - una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen. - i più generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)